RATEIZZAZIONI

IL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DEL COMUNE all’Art. 10 prevede che:
– 1 Su richiesta del contribuente per comprovare difficoltà di ordine economico ed in mancanza di altre disposizioni di legge specifiche in materia, il funzionario responsabile – previa deliberazione di Giunta comunale – può consentire la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate di pari importo, previa applicazione degli interessi nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

– 2 Non si procede alla rateazione di importi complessivamente inferiori a € 250,00.

– 3 La ripartizione del pagamento avviene secondo un piano rateale predisposto dall’ufficio competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni in esso contenute, per una durata complessiva della rateazione comunque non superiore a 12 mesi.

– 4 Nel caso di mancato pagamento di almeno due rate, il debitore decade dal beneficio della rateazione e l’intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione.

– 5 Se l’importo oggetto di rateazione è superiore ad € 3.000,00, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

– 6 È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento delle singole rate.