RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

IL REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TARI vigente stabilisce quali sono le riduzioni e le agevolazioni applicabili:
- Art. 19 - 1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti assimilati, distintamente, ad una o più categorie previste dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione del comma precedente è concessa nella misura della componente variabile del costo operativo di gestione della raccolta differenziata (CRD) unitaria, per il volume equivalente di cui cessa il recupero il gestore del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. Al fine dell’attribuzione della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare tempestivamente apposita istanza di restituzione dei contenitori in HDPE a norma UNI EN 840 assegnati dal gestore del servizio ed entro il 28 febbraio di ogni anno, a pena di decadenza, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. 4. La riduzione di cui ai commi precedenti, calcolata sulla base del piano finanziario annuale vigente approvato dal Comune di Deruta, verrà applicata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l’anno successivo e rimborso dell’eventuale eccedenza nel caso di incapienza.
5. Alle utenze non domestiche nel Comune di Deruta esercitate nella nuova Zona PIP NAVE 3 (approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 08/02/2005 e successive varianti), per l’anno nel quale sono avviate e per il successivo, spetta una riduzione del 30%. La suddetta riduzione non spetta a coloro che, nell’ambito della suddetta perimetrazione: cessano l’attività e ne intraprendono un’altra con lo stesso codice attività entro sei mesi dalla cessazione, e alle attività che costituiscono una mera prosecuzione dell’attività precedente, anche nel caso in cui si tratti di soggetti diversi (es.: conferimento dell’unica azienda in società, donazione d’azienda padre-figlio, successione d’azienda, cessione d’azienda, operazione di trasformazione, scissione o fusione d’azienda, scioglimento di una società di persone con prosecuzione dell’attività da parte di un socio). Per fruire della riduzione prevista dal presente comma 5, gli interessati sono tenuti ad attestare il possesso dei requisiti contestualmente alla dichiarazione TARI di inizio occupazione/detenzione.
- Art 20 - 1. Ai sensi della L. 147/2013, art. 1, comma 659, lettera b)1, la tariffa TARI è ridotta:
a. del 60% per l’abitazione a disposizione del residente nel comune ancorché arredata purché non sia attivato alcuno fra i servizi di erogazione elettrica, idrica, di calore e gas;
b. del 20% per l’abitazione a disposizione arredata o meno, se purché sia attivato almeno uno fra i servizi di erogazione elettrica, idrica, di calore e gas;
2. Ai sensi della L. 147/2013, art. 1, comma 659, lettera d), la tariffa TARI è ridotta del 30% nel caso di abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE del Comune per più di sei mesi all’anno. La tariffa TARI è ridotta di due terzi per i soggetti residenti all’estero ed iscritti all’AIRE già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.2
3. Ai sensi della L. 147/2013, art. 1, comma 660, la tariffa TARI è ridotta nei seguenti ulteriori casi:
a. soppresso
b. del 30% per l'unica abitazione occupata da nucleo familiare con portatori di handicap grave, come tale certificato ai sensi della legge n. 104 del 5/02/1992. I soggetti interessati presentano apposita richiesta al Comune, corredata dall’attestazione ISEE. I limiti ISEE per beneficiare dell’esenzione/riduzione ed i termini per presentare la richiesta sono stabiliti annualmente con la stessa delibera di approvazione delle tariffe per l’anno in corso in nuclei familiari appartenenti alla prima fascia del reddito ISEE.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’inizio dell’anno nel quale è presentata la richiesta o dalla data di accertamento del requisito, se minore, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
- Art 20 bis - 1. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale può essere prevista annualmente la riduzione della tariffa del tributo relativamente all’abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, in favore dei soggetti passivi persone fisiche aventi un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non superiore ai limiti appositamente fissati.
2. La riduzione di cui al precedente comma, nel limite massimo di spesa annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, disposta tramite apposito avviso pubblico, è concessa, ai soggetti interessati che presentano apposita richiesta al Comune, corredata dall’attestazione ISEE in corso di validità, entro il termine appositamente fissato, a pena di decadenza. Nell’ipotesi in cui l’ammontare complessivo della riduzione richiesta dai soggetti interessati superi il limite massimo di spesa indicato nel periodo precedente, la riduzione verrà accordata in favore dei soggetti con valore ISEE più basso, mediante approvazione di apposita graduatoria, fino a concorrenza del predetto limite massimo.
3. Il provvedimento della Giunta comunale stabilisce l’importo massimo del valore ISEE previsto per la fruizione della riduzione di cui al precedente comma precedente, anche creando diversi scaglioni, il limite massimo di spesa complessiva, la percentuale di riduzione del tributo, anche eventualmente differenziata per scaglioni di ISEE, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle richieste.
4. Il Comune nell’ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare alle famiglie residenti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, un’esenzione/riduzione per il pagamento della TARI, relativamente all’abitazione di residenza anagrafica e relative pertinenze, suffragata da apposita relazione dei servizi sociali.
5. La predetta esenzione/riduzione, sarà concessa ai soggetti interessati che hanno presentato apposita richiesta al Comune, corredata dall’attestazione ISEE, redatta ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013.
- Art 20 ter - 1. Le strutture ricettive così come definite dalle vigenti disposizioni, laddove l’indice di utilizzo medio della struttura dell’anno solare, come definito dal sistema turistico territoriale, sia inferiore ai limiti sotto riportati, hanno diritto alla riduzione della parte variabile del tributo determinata come segue:
a. percentuale inferiore o pari al 30%: riduzione 60%;
b. percentuale superiore al 30% fino al 40%: riduzione 40%;
c. percentuale superiore al 40% fino al 50%: riduzione 20%.
2. Per poter usufruire della riduzione di cui al comma precedente il soggetto interessato deve presentare apposita richiesta entro la fine del mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento dell’indice di utilizzo della struttura, allegando alla medesima la documentazione ufficiale comprovante il numero dei pernottamenti registrati nell’anno, nonché dichiarando in via sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 il numero complessivo dei posti letto disponibili ed il numero delle giornate di apertura nel corso dell’anno.
3. La riduzione di cui al comma 1 sarà riconosciuta a consuntivo a valere sul tributo dovuto per l’anno successivo. In caso di incapienza si provvederà al rimborso.
4. Il comune provvederà alla verifica presso gli uffici competenti dei dati dichiarati ed in caso di infedeltà si procederà al recupero della riduzione eventualmente concessa, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
5. Le attività agrituristiche beneficiano della seguente riduzione dei coefficienti di determinazione del tributo (Kc e Kd) rispetto a quelli determinati per le attività alberghiere, come segue:
a. numero di posti letto fino a 10: riduzione del 50%
b. numero di posti letto da 10 a 20: riduzione del 40%
c. numero di posti letto da 20 a 30: riduzione del 30%
d. numero di posti letto superiore a 30 nessuna riduzione.
6. Beneficiano dell’esenzione dal tributo le piccole imprese e le microimprese, di nuova costituzione, così come definite dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, che iniziano il possesso o la detenzione di locali o aree tassabili con l’effettivo utilizzo degli stessi come beni strumentali per lo svolgimento della loro attività, ubicati nei centri storici di Deruta e frazioni. L’esenzione opera limitatamente a per i primi due anni dal verificarsi delle condizioni sopra indicate e nei limiti dell’importo massimo di costo complessivo annuale dell’esenzione, indicato nella deliberazione di approvazione delle tariffe del tributo, tenendo conto del costo delle esenzioni già in essere.
7. Per le utenze non domestiche la tariffa del tributo, sia nella parte fissa che in quella variabile, per i locali e per le aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che l’utilizzo non superi 183 giorni nel corso dell’anno solare e di 1/3 se l’utilizzo non supera i 240 giorni nel corso dell’anno solare. Le riduzioni di cui al periodo precedente competono solo se le condizioni di cui sopra risultino da apposita segnalazione effettuata ai competenti uffici oppure da licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
8. Per i locali o aree scoperte occupati o detenuti da associazioni, comitati, proloco, fondazioni, enti religiosi civilmente riconosciuti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali di attività di promozione sociale, volontariato, sportive, culturali, ricreative, catechesi, educazione religiosa: riduzione del 50% dell’intera tariffa. La riduzione non compete in ogni caso ai partiti ed ai movimenti politici, alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni professionali o di categoria, a tutte le associazioni od altri organismi che abbiano come finalità la tutela esclusiva degli interessi economici degli associati, ai circoli privati ed alle associazioni che dispongano limitazioni con riferimento alle condizioni economiche degli associati. La riduzione di cui al presente comma è incrementata al 70% nell’ipotesi in cui vengano stipulati appositi accordi tra il soggetto utilizzatore ed il comune che consentano a quest’ultimo l’utilizzo diretto, gratuito o a tariffe agevolate, dei predetti locali/aree per le proprie finalità o in favore di altri soggetti individuati dallo stesso comune.
9. Il costo delle riduzioni di cui ai precedenti commi è posto a carico degli altri contribuenti, mediante il suo inserimento nel piano finanziario dell’anno di riferimento.
- Art 20 quater - 1. Le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino se in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti possono accedere ad un'agevolazione annua del 20% sulla parte variabile della tariffa nel caso in cui utilizzino un sistema di compostaggio domestico mediante utilizzo di un composter secondo le indicazioni individuate e regolamentate dal gestore del servizio.
2. Requisito fondamentale per usufruire della agevolazione è dotati della compostiera e disporre nella propria abitazione, su territorio comunale, di giardino, orto o parco della superficie minima scoperta e non pavimentata di almeno mq. 50 in quanto necessari per praticare il compostaggio e per avere la possibilità di utilizzare il compost prodotto. Restano esclusi dalla riduzione i condomini.
3. La riduzione di che trattasi trova applicazione in base ai seguenti criteri:
- i contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto a contatto con il terreno e su suolo privato;
- la riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza, redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'Area Entrate del Comune, attestante l’avvenuta attivazione del compostaggio in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante la concessione in comodato dell’apposito composter. La presentazione di detta istanza autorizza, altresì, l'Amministrazione comunale ed il soggetto gestore delegato ad effettuare verifiche periodiche per accertare la corretta ed effettiva pratica del compostaggio.
4. Qualora dal controllo, emerga la non corretta ed effettiva attività di compostaggio, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di verifica, applicando sanzioni e interessi previsti dal regolamento.
5. La riduzione legata al compostaggio domestico, quantificata nella misura percentuale del 20% della parte variabile della tariffa, ha effetto come riduzione di tariffa dall'anno successivo; in caso di cessazione dell'utenza si procederà con autonomo atto di rimborso.
6. Chi sceglierà di smaltire la propria frazione organica attraverso il compostaggio non riceverà il contenitore della frazione organica ed avrà lo sconto di € 50,00 sulla bolletta TARI dell'anno successivo al ritiro del composter.
7. Non sono ammessi sconti parziali, rapportati ai mesi di consegna del composter; le variazioni verranno interamente contabilizzate nella bolletta successiva.
8. Restano esclusi dal progetto i condomini.