RATEIZZAZIONI
Il REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE ORDINARIE all’Art. 10 stabilisce che “Il Funzionario Responsabile può autorizzare dilazioni di pagamento di somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, in caso di temporanea difficoltà del debitore.
Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto, ma che consente di far fronte all’onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
Al fine di valutare lo stato di temporanea e grave difficoltà economica, nel caso di richiesta da parte di Persona fisica o Ditta Individuale, l’amministrazione dovrà acquisire le ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, mentre nel caso di richiesta da parte di società di persone o di capitali, gli ultimi tre bilanci approvati.
Su richiesta del contribuente, in relazione all’entità della somma da versare, del periodo di dilazione richiesto e delle condizioni economiche del debitore, può essere concessa, dal Funzionario Responsabile, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dall’Ufficio secondo il successivo schema:
IMPORTO DEL DEBITO RATE MENSILI
Fino a 100,00 euro Nessuna dilazione
Da 100,01 a 500,00 euro 12
Da 500,01 a 3.000,00 euro 20
Da 3.000,01 a 6.000,00 euro 26
Da 6.000,01 a 12.000,00 euro 36
Da 12.000,01 a 25.000,00 euro 42
Oltre 25.000,00 euro 54
Per importi superiori a 25.000,00 euro, la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a pronta richiesta, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
La riduzione dell’importo per le sanzioni in caso di adesione si applica se la richiesta di dilazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell’accertamento, viene presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall’atto notificato.
8In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 48 rate mensili, ove originariamente inferiori, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all’interno dell’atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione trasmesso al contribuente, perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell’avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio."